L’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette è sospeso fintanto che la P.A. non abbia posti disponibili nella dotazione organica

(Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere 22.5.2013 n. 23580 – Avvocato Sabrina Cestari)

L’Inps aveva chiesto un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla possibilità di sospendere, per tutto l’anno 2013, gli obblighi di assunzione relativi ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti rispettivamente dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 113/1985.

La sospensione richiesta dall’Ente si fondava da un lato sulle modifiche organizzative cui l’Inps è stato sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che hanno disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, con trasferimento delle relative funzioni all’Inps (d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) e dall’altro sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

Nel parere n. 23580/2013, qui commentato, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che in generale le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che, tuttavia, non si riscontrano nella legge n. 68/1999.

Per quanto concerne il collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, l’articolo 4, comma 4, della legge 113/198, prevede, invece, che “In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza”.

Tale norma, tuttavia, si configura, secondo il Dipartimento, come norma speciale non suscettibile, quindi, di interpretazione analogica. Conseguentemente l’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette, con l’eccezione della disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, a fortiori, laddove presentino posizioni soprannumerarie.

Il Dipartimento sottolinea che, se è vero, che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura differenziata (c.d. quote di riserva) in ragione dei lavoratori occupati, è altrettanto vero, tuttavia, che lo stesso articolo, al comma 5, stabilisce che gli obblighi di assunzione delle categorie in oggetto sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in particolari situazioni occupazionali con interventi di integrazione salariale, che possono confluire anche nella dichiarazione di eccedenza di personale, secondo la normativa espressamente richiamata nel predetto comma.

La sospensione dell’obbligo della copertura della quota di riserva, prevista per il settore privato nei suddetti casi, risponde, secondo il Dipartimento, ad una ratio mutuabile anche nel settore pubblico dalla lettura sistematica delle disposizioni di cui all’articolo 6 e 33 del d. l. n. 165/2001.

Invero, l’articolo 6, comma 1, prescrive vincoli e procedure in tema di dotazioni organiche, tra i quali emergono il divieto di creare posizioni di soprannumerarietà, nonché gli obblighi di avvio della mobilità collettiva nei casi di eccedenza di personale, mentre il successivo comma 6 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, che non provvedono agli adempimenti prescritti nello stesso articolo, non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

L’articolo 33 disciplina le procedure di mobilità collettiva per le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6 succitato e, in caso di mancato adempimento della ricognizione annuale, scattano il divieto di assunzione e quello di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Pertanto, in presenza di soprannumerarietà, eventuali assunzioni, anche di categorie protette, oltre a violare il principio generale del divieto di assumere in assenza di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare le soprannumerarietà o le eccedenze, producendo, a fronte dell’occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del posto di lavoro del personale già di ruolo che si determinerebbe quale possibile conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in disponibilità.

Secondo il Dipartimento, le superiori considerazioni avvalorano la necessità della sospensione dell’obbligo della copertura delle quote di riserva.

Nel parere si evidenzia poi, che, attesa la specialità delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del d.l. n. 95/2012, qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno l’assunzione di categorie protette in profili professionali appartenenti ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree siano presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione potrebbe essere verificata e valutata in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri nei termini previsti dal comma 11 del citato articolo 2, ovvero entro la data del 31 dicembre 2014.

Infine il Dipartimento sottolinea che, in ogni caso, resta fermo l’impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell’area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette e che l’obbligo di copertura della quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni, al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l’assenza di forme elusive del prescritto obbligo.

Avvocato Sabrina Cestari

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