Nei giudizi sul silenzio inadempimento, in linea di massima, il giudice non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) – sentenza n. 653/2016 depositata il 18/02/2016

La controversia esaminata dal Consiglio di Stato nella sentenza qui commentata riguarda il regime giuridico sostanziale e processuale, ai sensi dell’art. 31 del codice del processo amministrativo che disciplina l’azione avverso il silenzio – rifiuto (rectius silenzio – inadempimento), istituto finalizzato a porre un rimedio alle ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato in primis ricorda che il Legislatore, già con il previgente art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034 ha configurato in favore del soggetto interessato un’azione articolata su due domande:

una di tipo dichiarativo, volta ad ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione destinataria di un’apposita istanza ad essa rivolta a definire il procedimento nei termini previsti;

l’altra, di condanna, con cui si impone alla P.A. l’adozione di una determinazione esplicita in ordine a quanto alla medesima viene chiesto.

Il Consiglio di Stato osserva che, in linea di massima, nei giudizi sul silenzio il giudice non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere, essendogli precluso il potere di accertare la fondatezza sostanziale sottesa alla richiesta avanzata dal soggetto, giacchè se così non fosse si andrebbe a sostituire indebitamente alla stessa P.A. (cfr Cons. Stato Sez. IV 25/9/2012 n.5088; idem 24/5/2010 n. 3270).

Inoltre perché si configuri un silenzio – inadempimento è necessario che l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o dalla peculiarità del caso.

Invero, lo strumento giudiziale di accertamento dell’illegittimità del silenzio, come strutturato dal codice del processo e configurato dall’elaborazione giurisprudenziale si atteggia, sottolinea il Consiglio di Stato, a rimedio esperibile quando si intende ottenere da parte dell’Amministrazione rimasta inerte l’adempimento dell’obbligo a definire uno specifico procedimento nel termine previsto dalla legge e/o da disposizioni regolamentari con l’adozione di uno specifico conclusivo provvedimento.

Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto ritenendolo infondato per mancanza dei presupposti oggettivi. Invero, la ricorrente chiedeva genericamente che l’Amministrazione ponesse in essere una serie di attività e/o iniziative e/o azioni non solo di vasto controllo, ma che implicavano l’esercizio di poteri di contenuto discrezionale, insuscettibili in quanto tali a confluire nell’alveo del giudizio avverso il silenzio.

Avvocato Sabrina Cestari

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Risarcimento danni da sangue infetto e da vaccino. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.