Decreto Ministero della Salute – Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132

E’ stato pubblicato nella G U n. 162 del 13/07/2012 il decreto che definisce i moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5 del decreto n. 132/2009.

Testo del decreto:

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2012
Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell’articolo 5
del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28
aprile 2009, n. 132. (GU n. 162 del 13-7-2012 )

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute»;
Visto l’art. 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il
2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con
sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti;
al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione
dei criteri per definire secondo un piano pluriennale e, comunque,
nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di
cui al comma 1, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia’
fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della
salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal
gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in
data 13 marzo 2002, con priorita’, a parita’ di gravita’
dell’infermita’, per i soggetti in condizioni di disagio economico
accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362
autorizza, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di 180 milioni di
euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora
pendenti, ribadendo, per la fissazione dei criteri, la disciplina
prevista dal citato comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge n. 159 del
2007;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze
28 aprile 2009, n. 132 concernente «Regolamento per determinare i
criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con
soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da
anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni
tuttora pendenti», di seguito regolamento;
Visto, in particolare, l’art. 3 del regolamento che:
al comma 1, lett. a) prevede che per la stipula delle transazioni
con i soggetti talassemici e i soggetti emofilici si adottano i
medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi gia’ fissati per
i soggetti emofilici dall’art. 1, comma 1 del decreto del Ministro
della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
dicembre 2003, n. 280, sulla base delle conclusioni rassegnate dal
gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in
data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso
documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al
regolamento, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui
determinare i singoli importi transattivi in base all’eta’ del
soggetto al momento della manifestazione del danno;
al comma 1, lett. b), prevede che per i soggetti emotrasfusi
occasionali, i soggetti affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie si adottano i criteri di seguito indicati:
1) per le transazioni da stipulare con gli aventi causa di
danneggiati deceduti si tiene conto dell’entita’ del danno, dell’eta’
del soggetto al momento della manifestazione del danno e
dell’eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;
2) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati
viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole, si tiene
conto dell’entita’ del danno, dell’eta’ del soggetto al momento della
manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui e’ stata
pronunciata la sentenza favorevole;
3) per le transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati
viventi, che hanno azionato un giudizio, senza avere ancora ottenuto
alcuna sentenza favorevole, si tiene conto dell’entita’ del danno,
dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del danno;
al comma 1, lett. c), n. 1 prevede che per gli aventi causa dei
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie deceduti, gli importi delle
transazioni tengono conto del tipo di vaccinazione, dell’entita’ del
danno, dell’eta’ del soggetto al momento della manifestazione del
danno e dell’eventuale nesso tra il danno subito e il decesso;
al comma 1, lett. c), n. 2 prevede che per le transazioni da
stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano almeno una
sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione,
dell’entita’ del danno, dell’eta’ del soggetto al momento della
manifestazione del danno e del grado di giudizio in cui e’ stata
pronunciata la sentenza favorevole;
al comma 1, lett. c), n. 3 prevede che per le transazioni da
stipulare con i soggetti danneggiati viventi che non hanno ottenuto
alcuna sentenza favorevole, si tiene conto del tipo di vaccinazione,
dell’entita’ del danno, dell’eta’ del soggetto al momento della
manifestazione del danno;
Ritenuto che per gli aventi causa dei soggetti deceduti per i quali
sia stato accertato il nesso di causalita’ di cui all’art. 3, comma
1, lett. b), n. 1, citato, per la predisposizione dei moduli
transattivi sia equo assumere come valore massimo l’importo
utilizzato per i soggetti talassemici ed emofilici deceduti operando
una rimodulazione in riduzione sulla base del criterio dell’eta’ in
cui si e’ manifestato il danno;
Ritenuto che per i soggetti deceduti, per i quali non sia stato
accertato il nesso di causalita’ di cui all’art. 3, comma 1, lett.
b), n. 1, citato, si equo assimilare gli importi a quelli
riconosciuti ai soggetti danneggiati viventi di cui al successivo
punto;
Ritenuto per individuare i moduli transattivi per i soggetti
danneggiati viventi, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2,
citato, di calcolare un importo complessivo erogabile determinato
sulla base della media ponderata dei 188 casi di importi gia’
corrisposti (comprensivi mediamente di un 5% di somme accessorie per
interessi e rivalutazione, connesse al periodo intercorrente tra la
data della sentenza e l’effettiva liquidazione) dall’Amministrazione,
in forza di sentenze esecutive, relative al periodo 2004 – 2010 e
riferite ai danneggiati viventi, nonche’ di operare rispetto a tale
importo una riduzione prudenziale pari al 65% per la fascia di
gravita’ maggiore, al 75% per la fascia di gravita’ intermedia e
all’80% per la fascia meno grave quale misura corrispondente alla
reciproca concessione tra le opposte pretese (misura stimata tenendo
conto della percentuale di vittoria o soccombenza rilevate nelle
sentenze richiamate nelle istanze di transazione), oltre alla
riduzione del suddetto 5%;
Ritenuto di dover distribuire l’importo determinato secondo le
modalita’ di cui al punto precedente tra le varie classi di
danneggiati di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) citato, classi
ottenute in base al criterio dell’eventuale sentenza favorevole,
della gravita’ e dell’eta’ del soggetto al momento della
manifestazione del danno, in modo che ne consegua una distribuzione
di frequenza degli importi proposti analoga alla distribuzione di
frequenza degli importi effettivamente liquidati nelle richiamate 188
sentenze eseguite;
Ritenuto che per i soggetti danneggiati viventi di cui all’art. 3,
comma 1, lett. b), n. 3, citato, per la predisposizione dei moduli
transattivi, sia equo parametrare l’importo da transigere con
l’entita’ del danno subito, l’eta’ del soggetto al momento della
manifestazione del danno, operando all’esito una distribuzione di
frequenza in analogia al principio descritto per i casi di cui
all’art. 3, comma 1, lett. b) n. 2, citato;
Ritenuto che per i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, per la predisposizione dei moduli transattivi, di
dare priorita’ al tipo di vaccinazione, nell’ordine antivaiolosa,
antipoliomielitica e a seguire le rimanenti vaccinazioni
obbligatorie, all’entita’ del danno, all’eta’ del soggetto al momento
della manifestazione del danno;
Tenuto conto della letteratura scientifica in materia di danni da
vaccinazione e della giurisprudenza che vede il Ministero della
salute soccombente in un numero esiguo di casi, di tal che’ e’
ritenuto di operare una riduzione pari al 60% quale misura
corrispondente alla reciproca concessione tra le opposte pretese, e
un’ulteriore riduzione del 5% quale misura sostenuta dal Ministero
della salute in analogia a quanto stabilito per i soggetti di cui ai
punti precedenti;
Tenuto conto dei principali orientamenti giurisprudenziali,
consolidatisi nella materia in esame, ivi compresi quelli in materia
di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, cosi’ come
disposto dall’art. 2, comma 2, e dall’art. 3, comma 1, del
regolamento;
Vista la circolare del Ministro della sanita’ n. 68 del 24 luglio
1978 che ha disposto, al fine di prevenire il rischio di trasmissione
dell’epatite B tramite trasfusioni, la ricerca dell’antigene
dell’epatite B su ogni donazione di sangue e la distruzione dei lotti
di sangue positivi a questo antigene, nonche’ ha stabilito che
l’importazione di emoderivati sara’ consentita esclusivamente da
paesi la cui legislazione in materia offre sufficienti garanzie di
controlli idonei ad escludere il contagio dall’epatite B;
Visto l’art. 5 del regolamento che rinvia a un decreto di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ora Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze, sulla base dei lavori della
Commissione istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo
2008, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, la definizione dei
moduli transattivi;
Preso atto del Documento predisposto dalla Commissione istituita
con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008, con il compito di
provvedere alla propedeutica attivita’ istruttoria per la
determinazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni
da stipulare, nonche’ di individuare il complessivo percorso
attuativo della normativa in questione, allegato al presente decreto
che costituisce parte integrante dello stesso;
Visti il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l’art. 3-ter,
comma 7, lett. b) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; il
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura generale dello Stato
reso con nota prot. n. 315021 del 10 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Definizione di modulo transattivo

1. Ai fini del presente decreto si definisce modulo transattivo lo
schema contenente i parametri e il corrispondente importo da
riconoscere ai fini transattivi per ogni singola categoria di
danneggiati individuati dall’art. 3, comma 1 del regolamento e che
tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riportati nella
relativa istanza pervenuta entro il 19 gennaio 2010.
2. Nei casi in cui il soggetto non abbia indicato la data di
manifestazione del danno si adottera’ il parametro riferito alla
fascia di eta’ piu’ anziana coerente con l’eta’ anagrafica dello
stesso.
3. Si procede a transazione con i soggetti il cui giudizio e’
ancora pendente alla data di sottoscrizione dell’atto transattivo.

Art. 2

Moduli transattivi per i soggetti
talassemici ed emofilici

1. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del
regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui
all’allegato 1 al presente decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso.

Art. 3

Moduli transattivi per i soggetti
emotrasfusi occasionali

1. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1 del
regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui
all’allegato 2 al presente decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso.
2. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 del
regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui
all’allegato 3 al presente decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso.
3. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 del
regolamento, si applicano i parametri del modulo transattivo di cui
all’allegato 4 al presente decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso.

Art. 4

Moduli transattivi per i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie

1. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del
regolamento si applicano i parametri del modulo transattivo di cui
all’allegato 5 al presente decreto, che costituisce parte integrante
dello stesso.

Art. 5

Attuazione dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 3,
comma 1, del regolamento

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del
regolamento i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano
presentato istanze, entro il 19 gennaio 2010, per le quali:
a) non siano decorsi piu’ di cinque anni tra la data di
presentazione della domanda per l’indennizzo di cui alla legge n. 210
del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla
quale risulti – in base ai criteri di cui all’allegato 6 al presente
decreto – gia’ documentata la piena conoscenza della patologia da
parte del danneggiato e la data di notifica dell’atto di citazione,
da parte dei danneggiati viventi;
b) non siano decorsi piu’ di dieci anni tra la data del decesso e
la data di notifica dell’atto di citazione da parte degli eredi dei
danneggiati deceduti;
c) non sia gia’ intervenuta una sentenza dichiarativa della
prescrizione.
2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del
regolamento, i moduli transattivi si applicano ai soggetti che
abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento
trasfusionale – accertato da una sentenza o, in mancanza,
nell’ordine, dal parere dell’ufficio medico legale, dal verbale della
Commissione medica ospedaliera, dal parere emesso dall’ufficio medico
legale ai soli fini transattivi – non anteriore al 24 luglio 1978,
data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che rende
obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e
negli emoderivati.

Art. 6

Programmazione finanziaria

1. L’operazione transattiva quantificata in un importo massimo di
1.935 milioni di euro, al netto degli oneri di cui all’art. 7 e
tenuto conto del numero delle istanze pervenute e dell’autorizzazione
di spesa pari a euro 128 milioni per l’anno finanziario 2012 e a euro
154,7 milioni a decorrere dal 2013, si perfeziona attraverso
l’erogazione di un massimo di quindici rate annuali a decorrere
dall’esercizio finanziario 2012.
2. Per la rateizzazione di cui al comma 1 si tiene conto della
gravita’ dell’infermita’ e, a parita’ di gravita’, del disagio
economico accertato con le modalita’ di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, erogando importi
annuali decrescenti per i soggetti piu’ gravi e, a parita’ di
gravita’, con maggior disagio economico e crescenti per i soggetti
meno gravi e, a parita’ di gravita’, con minore disagio economico.
Resta fermo l’importo complessivo da corrispondersi al singolo
soggetto e il rispetto del limite di spesa annuale di 128 milioni di
euro per l’esercizio 2012 e 154,7 milioni a decorre dal 2013, come
determinati dai citati articoli 2, commi 361 e 362 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, 3-ter, comma 7, lett. b) del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 211, e dai citati decreti-legge 13 agosto 2011, n.
138 e 2 marzo 2012, n. 16.
3. L’importo delle prime due rate e’ determinato sulla base delle
risorse complessivamente disponibili per il primo anno di
rateizzazione, ridotte della somma corrispondente alla spesa di cui
all’art. 7.
4. L’amministrazione si riserva di erogare una o piu’ rate di
ammontare piu’ elevato sulla base della disponibilita’ di cassa degli
importi stanziati per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.
5. Alla conclusione dell’operazione transattiva e’ corrisposto,
nell’anno successivo a quello di corresponsione dell’ultima rata, in
una o piu’ rate, un ulteriore importo forfettario che tiene conto del
complessivo periodo di rateizzazione, pari al 13% dell’importo
oggetto della transazione rimodulabile in riduzione sulla base del
numero effettivo di rate con cui si perfeziona la transazione.

Art. 7

Spese legali

1. L’importo da corrispondere a titolo di spese legali e relativi
accessori e’ pari al 2,5% al netto di IVA e CPA, dell’importo
riconosciuto a titolo transattivo ed e’ comunque compreso tra un
minimo di 500 euro e un massimo di 7000 euro per una somma
complessiva valutata in 38 milioni di euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono liquidati in due rate di cui
la prima e’ corrisposta, fino a un massimo di 3500 euro, unitamente
all’erogazione della prima rata dell’importo transattivo, mentre la
seconda rata e’ corrisposta, per gli importi eccedenti la somma di
3500 euro e fino al massimo di 7000 euro, contestualmente alla
seconda rata dell’importo transattivo.

Art. 8

Contenzioso dei congiunti

1. Nei casi in cui il giudizio sia stato introdotto anche dai
congiunti del soggetto danneggiato, l’atto transattivo dovra’ essere
sottoscritto anche da tali soggetti con espressa rinuncia ad ogni
ulteriore ragione di credito iure proprio.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi

p. Il Ministro dell’economia
e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 7, foglio n. 276

Testo del decreto in pdf con allegati

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