In applicazione delle norme previste dal decreto legge n. 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010 (convertito con l. 30 luglio 2010 n. 122), anche in Sicilia, il Ministero della Salute decurta, a partire dal mese di luglio, la rivalutazione della voce indennità integrativa speciale dell’indennizzo ex lege 210/92 ottenuta attraverso sentenze passate in giudicato

In relazione alla questione rivalutazione integrale dell’indennizzo ex lege 210/92, come avevo già anticipato, nel mese di giugno dello scorso anno, ai miei assistiti ed alle mie Associazioni di riferimento, si sta verificando in questi giorni, anche in Sicilia, come del resto nelle altre Regioni italiane, l’applicazione della nuova normativa, ovvero delle norme previste dal decreto legge n. 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010 e convertito (per quanto qui interessa, senza modificazioni) con l. 30 luglio 2010 n. 122. Con tale decreto il Governo ha inserito nel nostro ordinamento giuridico le seguenti due nuove norme: l’art. 11 comma 13, che così stabilisce: “Il comma 2 dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione”; e l’art. 11 comma 14, che così dispone: “Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Proprio in questi giorni i titolari dell’indennizzo, che in passato avevano ottenuto, anche con sentenza passata in giudicato, la rivalutazione integrale dello stesso, si sono visti recapitare dal Ministero delle Finanze, via posta i c.d. “avvisi” di pagamento del bimestrale relativo ai mesi di luglio/agosto 2011 ed hanno avuto così l’amara sorpresa di vedere il rateo in pagamento decurtato di quasi 300 euro. La norma de qua, anche sulla base di un parere dell’Avvocatura di Stato, viene, infatti, attualmente “applicata” dal Ministero della Salute, al fine di negare la rivalutazione della indennità integrativa speciale (che è una delle due voci che compongono l’indennizzo ex lege 210/92, per altro, la più consistente) e questo, a partire dal 31 maggio 2010, anche per chi avesse ottenuto precedentemente la rivalutazione integrale del bimestrale attraverso sentenza passata in giudicato. Nelle Regioni a statuto ordinario questa decurtazione era avvenuta nella quasi totalità dei casi, già a partire dalla scorsa estate a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge e per questo motivo nei mesi scorsi sono stati avviati numerosi contenziosi nei vari Tribunali competenti. Orbene, nella nostra Regione, Regione a Statuto Speciale, il pagamento dell’indennizzo è sempre stato di competenza dei DPT (dipartimenti provinciali del tesoro), che attualmente, a seguito del riordino degli Uffici Territoriali del MEF hanno cessato di operare. I DPT, nei mesi compresi tra luglio ed ottobre dello scorso anno, mesi nei quali i funzionari degli stessi non avevano ancora ricevuto precise istruzioni da parte del Ministero in ordine all’applicazione della nuova legge, hanno avuto allora un atteggiamento che potremo definire  ondivago, decidendo, in un primo momento, di decurtare il rateo bimestrale e successivamente di restituire le somme decurtate, rassicurando al contempo, verbalmente, i beneficiari dell’indennizzo che il  versamento del rateo interamente rivalutato, come da sentenze passate in giudicato, sarebbe proseguito nei mesi a venire, almeno sino a quando il Ministero non avesse impartito precise direttive in merito. A livello “centrale” si attendeva, infatti, un secondo parere da parte dell’Avvocatura di Stato, che già nel 2010 si era espressa negativamente in relazione alla rivalutazione integrale dell’indennizzo, considerando condivisibili le argomentazioni contenute nelle prime due sentenze negative della Suprema Corte (n. 21703/09 e n. 22112/09), sentenze che, come si ricorderà, erano seguite alle sentenze della Suprema Corte (n. 15894/05 e n.18109/07), con le quali, al contrario, la sez. lavoro della Cassazione aveva stabilito il seguente principio di diritto: “entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall’art. 2, primo comma, della citata legge n. 210 del 1992”, principio al quale si era uniformata la quasi totalità dei giudici di merito.  Così, per oltre un anno, il pagamento del rateo bimestrale in parola, almeno in Sicilia, è avvenuto comunque per intero, per coloro che avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato. A partire dalla scorsa primavera il pagamento dell’indennizzo de quo, è stato centralizzato per tutte le Regioni, quindi anche per la Sicilia, al MEF DAG (presso la Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro – D.C.S.T. ufficio V), non appare un caso allora il fatto che in seguito a questo evento a distanza di pochi mesi venga operata la decurtazione del rateo in applicazione della normativa entrata in vigore un anno or sono, così come viene interpretata dal Ministero della Salute. Questo fatto è, a parere della scrivente, costituzionalmente illegittimo, per le ragioni che meglio verranno spiegate in un mio articolo di prossima pubblicazione ed è, altresì, illegittimo in relazione alle norme comunitarie, si rinvia, a tal riguardo, all’interessante e approfondito articolo del Collega Alberto Cappellaro. Per quanto mi riguarda, facendo riferimento a diverse Associazioni ho contattato, già da ieri, i relativi Presidenti informandoli dell’accaduto, affinché gli stessi siano in grado di rispondere alle domande dei loro associati. Giuridicamente, al pari di altri illustri Colleghi con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi in questi giorni (l’Avv. Marco Caladrino del foro di Bologna, l’Avv. Alberto Cappellaro del foro di Milano e l’Avv. Paola Soragni del foro di Reggio Emilia), ritengo che sarà necessario, in primis, diffidare con raccomandata a/r il Ministero e in caso di mancata risposta, la qual cosa è altamente prevedibile, adire le vie legali (in Italia ed eventualmente anche in Europa). Nel frattempo, ricordo che pende l’importante pronuncia, proprio in ordine alla legittimità costituzionale della legge che ha negato la rivalutazione, avanti la Corte costituzionale: ad oggi hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 11 co. 13 e 14 del d.l. 78/2010 i Tribunali di Reggio Emilia, di Parma, di Alessandria e di Tempio Pausania. Per la discussione delle ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia, del Tribunale di Parma  e del Tribunale di Tempio Pausania è stata fissata la pubblica udienza del 4 ottobre 2011, mentre per le ordinanze del Tribunale di Alessandria è stata  fissata la discussione in camera di consiglio per il 5 ottobre 2011. Sarà fondamentale anche sotto questo profilo la decisione della Corte Costituzionale, che tutti attendiamo con ansia. Va, infine, sottolineato che, dopo l’entrata in vigore del d.l. 78/2010, numerosi Studi legali, hanno presentato, altresì, ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, anche tali giudizi sono attualmente pendenti.

Sabrina Cestari

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Rivalutazione: il d.l. 78/2010 e la Carta dei diritti dell’Unione” in www.studiolegalecappellaro.it

Rivalutazione: tutte le ordinanze assegnate allo stesso giudice costituzionale in www.studiolegalecappellaro.it

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