Indennità ex art. 39 legge 448/2001

In relazione all’indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia Major, Drepanocitosi, Talassodrepanocitosi o Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, con almeno 10 anni di contribuzione ed almeno 35 anni di età, l’art. 39 legge 448/2001 prevede la corresponsione da parte dell’Inps di una indennità. L’Inps dal 2008 eccepisce in via amministrativa, il divieto di cumulo tra pensione di invalidità civile corrisposta per la stessa patologia e la suddetta indennità, il beneficiario è, quindi, “invitato” a scegliere tra le due prestazioni o a presentare ricorso gerarchico alla Commissione Provinciale, che usualmente respinge per lo stesso motivo. Recentemente il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 648/2011, ha accolto la mia tesi di cumulabilità dei due benefici, preciso che, la stessa non è stata appellata, anzi l’Inps ha in un primo tempo inviato prospetto di pagamento direttamente al cliente, con indicazione dell’ufficio postale competente al pagamento dell’indennità in parola, comprensivo di arretrati e rateo mensile maturando e successivamente ha liquidato le somme dovute, preciso, altresì, per mero tuziorismo, che attualmente la pensione di invalidità del mio assistito è sospesa per superamento del limite reddituale, naturalmente era in pagamento quando abbiamo instaurato il giudizio, e presentato il ricorso gerarchico, pertanto la stessa è sospesa ad oggi per fattore estraneo al principio di diritto sancito in sentenza dalla Dott. G. Muscato, ovvero quello della cumulatività.

Sabrina Cestari

se ti e' piaciuto questo articolo condividilo
Questa voce è stata pubblicata in Risarcimento danni da sangue infetto e da vaccino. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.