Cassazione civile sez. VI sottosezione L n. 2645/2014
La Corte di Appello aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla corresponsione dell’assegno di invalidità civile, ex art. 13 legge n. 118/1971, condannando l’Inps alla corresponsione della relativa prestazione nei confronti della stessa.
L’Inps ricorreva in Cassazione, affermando che la Corte avrebbe dovuto respingere il ricorso, avendo l’interessata già compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della ritenuta acquisizione del diritto all’assegno di invalidità.
La Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento (ex plurimis Cass. n. 5640/2006), ha ritenuto il ricorso fondato.
Invero, la pensione e l’assegno di invalidità civile non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età (o comunque ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal d.lgs. n. 509 del 1988, art. 8.
La sentenza è stata conseguentemente cassata e decisa nel merito con reiezione della domanda.
Avvocato Sabrina Cestari
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