Operatori sanitari: l’adozione di adeguati strumenti precauzionali per la prevenzione della già nota epatite B avrebbe impedito anche la trasmissione della non conosciuta epatite C. La Cassazione sez. lavoro ribadisce che sussiste responsabilità a partire dalla data di conoscenza dell’HBV anche per i contagi da HCV.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella recente sentenza n. 6562/2012 del 27/04/2012 riguarda il risarcimento del danno richiesto dagli eredi per l’invalidità permanente sofferta dal loro congiunto, operatore sanitario, a causa della contrazione del virus dell’epatite C, avvenuta in occasione dello svolgimento del servizio.
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che l’adozione di adeguati strumenti precauzionali per la prevenzione della già nota epatite B avrebbe impedito anche la trasmissione della non conosciuta epatite C, secondo l’ordinario criterio della colpa: ogni volta che il danno può essere prevenuto ed evitato, con giudizio ex ante fondato sulla prevedibilità dello stesso
La Corte d’appello di Napoli aveva, invece, riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli enti convenuti (Università e Azienda Ospedaliera ove il de cuius aveva prestato servizio), stante la mancanza del nesso causale tra il comportamento omissivo ed il danno. Secondo la Corte d’Appello, infatti, le infezioni da virus HIV, HCV e HBV costituiscono tre differenti eventi lesivi, per cui la responsabilità civile va accertata con riferimento ad ognuno dei singoli virus ed alla prevedibilità di ognuno di essi.
I virus HIV e HCV sono stati scoperti successivamente rispetto al virus dell’HBV, pertanto, la Corte d’Appello aveva escluso il nesso causale tra la condotta omissiva degli enti convenuti e l’evento lesivo.
Tale interpretazione era stata avanzata in passato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 11609/2005 in una fattispecie che riguardava la responsabilità del Ministero della Sanità, tuttavia, successivamente le Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 576/2008) avevano statuito che non sussistono affatto tre eventi lesivi, ma un unico evento lesivo ed un unico nesso causale: trasfusione o contatto con il sangue infetto (come nel caso di specie) – contagio – lesione all’integrità fisica.
Già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste, pertanto, la responsabilità anche per il contagio dei virus HIV e HCV, che non costituiscono eventi autonomi e diversi ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo.
Alla luce del superiore principio la Cassazione, nel caso de quo, ha cassato la sentenza d’appello della Corte di Napoli con riferimento alla censura suesposta e rinviato la causa al Giudice di merito che dovrà riesaminare il caso tenendo conto “di come la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, presenta, tuttavia, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, vigendo nel processo civile la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”, nel processo penale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio “ (cfr SU n. 576/2008 cit., Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010; Cass. n. 8430/2011 ed altre).”.
Il Giudice di merito dovrà, ora, accertare “se, tenendo conto delle migliori conoscenze del momento, l’omissione di cautele doverose in relazione all’attività pericolosa svolta dall’ente pubblico, che comportava il rischio di contagio per contatto da sangue infetto, ed alle mansioni svolte dal sanitario, che a tale contatto risultava esposto, possa ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, causa dell’evento lesivo e se, per converso, la condotta doverosa, ove fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.”
Ringrazio Aster per la segnalazione della sentenza.

Sabrina Cestari

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