L’ANCE, l’ANISA e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro avevano richiesto un parere alla Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla possibile estensione, in favore delle imprese che usufruiscono dei benefici di cui alla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) in deroga, della sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili prevista dall’art. 3 comma 5 della legge n. 68/1999.
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta all’interpello n. 10/2012 del 10 aprile 2012 ha ritenuto possibile l’estensione in parola nei casi di CIGS in deroga.
Ricordiamo che l’art. 3 comma 5 della legge n. 68/1999 stabilisce una deroga all’obbligo di assunzione a favore di:
– imprese che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, intese queste ultime quali causali per la concessione dei benefici di cui alla CIGS (artt. 1 e 3, legge n. 223/1991);
– imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 della legge n. 863/1984;
– imprese che abbiano i requisiti richiesti ai fini dell’attivazione della procedura di mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della medesima legge n. 223/1991.
La ratio della norma risiede nell’esigenza di consentire alle imprese di predisporre un piano di risanamento che individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali. Ai fini dell’ammissione al beneficio è necessario il riscontro del presupposto rappresentato da una delle situazioni di crisi aziendale previste dalla legge. La sospensione dagli obblighi è necessariamente temporanea, in quanto funzionalmente legata alla “durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale”.
La Direzione evidenzia, nel proprio parere, che il trattamento di CIGS in deroga, quale misura anti crisi, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 comma 137 della legge finanziaria n. 350/2003 e che per gli anni successivi il Legislatore ha predisposto appositi fondi sempre attraverso lo strumento della Legge finanziaria.
Tenuto conto delle disposizioni succitate e considerando le medesime problematiche che accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga e non, la Direzione ritiene possibile applicare la disciplina della sospensione degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione invece della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga).
La ratio dell’estensione del beneficio risiede nell’impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici “in deroga” di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d’obbligo.
Pertanto, le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi afferenti al collocamento obbligatorio presentando apposita comunicazione ai sensi della dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.
Nel caso in cui l’impresa fosse, invece, in attesa dell’emanazione del provvedimento amministrativo, la stessa potrà presentare domanda ai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola volta, purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.
Sabrina Cestari